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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DI CULTURA MEDITERRANEA
"V.SELVAGGI" di SAN MARCO ARGENTANO

ART. 1
È costituita l'associazione denominata "ACCADEMIA DI CULTURA MEDITERRANEA V.SELVAGGI" ed assume la forma giuridica prevista per le Associazioni private di carattere culturale e senza fini di lucro (ONLUS: Associazione non lucrativa di utilità sociale). Il presente statuto verrà, di volta in volta, adeguato alle forme richieste dalle leggi, al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
L' "ACCADEMIA DI CULTURA MEDITERRANEA V.SELVAGGI" ha la sua sede provvisoria in San Marco Argentano, Piazza Selvaggi, 11. La sede potrà essere spostata con delibera ordinaria dei soci.
(continua)
   
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ART. 2
L'ACCADEMIA DI CULTURA MEDITERRANEA "V.SELVAGGI" promuove studi, ricerche e iniziative, di natura storica, linguistica, antropologica, economica, letteraria, tecnica, musicale, artistica, pedagogica e didattica in generale e sul sistema regionale Sibaritide-Crati in particolare. Si avvarrà dei moderni mezzi informatici per la duplicazione, riproduzione e conservazione dei documenti custoditi in archivi pubblici e privati in Italia e all'estero.
L'associazione elabora proposte e progetti rilevanti per lo sviluppo socio-economico, che possono venir sottoposti alle amministrazioni locali competenti per la realizzazione ed il finanziamento dei progetti. È disponibile ad accettare donazioni da Enti pubblici e da privati cittadini. Naturalmente l'Associazione svolge particolare attenzione ai documenti dell'Archivio storico-letterario della famiglia Selvaggi di S.Marco, già riconosciuto dalla Sovrintendenza Archivistica per la Calabria di notevole interesse storico.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è respinta. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ART. 3
Sono organi dell'associazione:
  • l'assemblea degli aderenti all'associazione;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il segretario del Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere.


ART. 4
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).
Essa inoltre:
  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del presidente e del vice presidente del Consiglio Direttivo, del tesoriere;
  • delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
  • delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanza di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno tre consiglieri.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso scritto da recapitarsi agli aderenti, ovvero mediante affissione dello stesso nella sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o in sua assenza dal vice presidente.
L'assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo degli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 5
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni.
I consiglieri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Esso si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare per questioni eccedenti le attribuzioni del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
  • predispone il progetto di bilancio ed il conto consuntivo;
  • cura il coordinamento degli atti esecutivi e degli atti programmatici;
  • delibera su ogni altra funzione non espressamente riservata all'Assemblea dal presente Statuto;
  • delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza di voti.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

ART. 6
L'Associazione prepara e svolge seminari, conferenze, colloqui, dibattiti normalmente al suo interno, fra i Soci, allo scopo di pianificare e programmare negli anni, gli studi e le ricerche, nonché le iniziative culturali di carattere pubblico.
L'Associazione promuove altresì seminari, conferenze, convegni aperti al più ampio pubblico; favorisce la formazione dello spirito pubblico riguardo allo sviluppo economico, culturale, artistico, urbanistico, musicale, sociale della popolazione della Sibaritide e delle città limitrofe.
L'Associazione collabora con tutte le Associazioni che perseguono scopi affini ai propri.

ART. 7
L'Associazione è autonoma rispetto alle associazioni partitiche o affiliate e facenti capo a partiti politici. Nelle competizioni elettorali l'associazione è neutrale e non fornisce indicazioni di voto.
I suoi membri hanno pieno diritto di aderire alle diverse associazioni partitiche, ma è fatto loro divieto 'pena l'espulsione' di compromettere l'autonomia dell'associazione, rendendola organica all'una o all'altra parte politica.
L'Associazione non ha rapporti con partiti politici in quanto tali.
L'Associazione ha come suoi normali interlocutori le Amministrazioni comunali, di volta in volta risultate elette, gli enti pubblici, le Associazioni riconosciute e la Diocesi. All'Amministrazione presenta i suoi progetti e i suoi studi.
Seguendo il principio di sussidiarietà, l'Associazione stabilisce relazioni e rapporti con gli enti provinciali, regionali, statali e comunitari. Dalle Amministrazioni accetta incarichi per studi e ricerche.

ART. 8
Per essere membri dell'Associazione è necessario possedere requisiti professionali e culturali che consentano di riunire all'interno dell'Associazione tutte le competenze utili al raggiungimento degli scopi sociali.
Si distinguono soci fondatori e soci aggregati. I soci fondatori possiedono, al momento della costituzione i requisiti di competenza professionale, nei più diversi campi, e culturali, in senso lato, funzionali allo scopo dell'associazione. I soci aggregati vengono proposti da altri soci con l'indicazione della specifica competenza e della loro idoneità al fine societario. Tutti i soci partecipano alla vita dell'Associazione con uguali diritti e doveri.

ART. 9
Le delibere occorrenti per l'organizzazione operativa dell'Associazione vengono adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci ed annotate in apposito registro. I finanziamenti necessari per l'attività dell'Associazione provengono dal contributo volontario dei Soci e dai finanziamenti pubblici eventualmente concessi ad Associazioni culturali riconosciute e registrate.
Il presente statuto contiene le norme generali e fondanti dell'Associazione. Queste non potranno essere modificate se non con maggioranza qualificata, cioè i 2/3 (due terzi) dell'Assemblea dei Soci.
L'Associazione è costituita per un periodo di 99 (novantanove anni).
Può anche essere demandata agli organi direttivi una potestà regolamentare, per il raggiungimento degli scopi statutari e la rapidità delle decisioni che si rendono necessari ed urgenti.

ART. 10
"ACCADEMIA DI CULTURA MEDITERRANEA V.SELVAGGI" si propone di pubblicare una rivista di studi e ricerche con periodicità definita dall'Assemblea dei Soci o dagli Organi direttivi. L'Associazione promuove la più ampia attività editoriale.

ART. 11
Il presente statuto è stato stipulato con atto notarile secondo le forme di legge previste per le Associazioni private culturali non aventi fini di lucro. Si intende come non valida e nulla fin dall'inizio, ogni norma dello statuto o del regolamento che contrasti con norme di legge. Il patrimonio dell'Associazione è costituito inizialmente dai conferimenti gratuiti dei Soci.

ART. 12
Il Consiglio direttivo che dura in carica due anni è così composto: un presidente, un vice presidente, un direttore, un vice direttore, un segretario, un tesoriere, tre revisori dei conti.

ART. 13
I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea e la revoca deve avvenire con voto favorevole palese della maggioranza dei componenti l'assemblea.
La stessa assemblea dovrà provvedere alla sostituzione delle persone revocate entro dieci giorni dal provvedimento.
Le dimissioni del Consiglio Direttivo e quelle del suo Presidente sono indirizzate a tutti i soci ed hanno effetto solo dopo che l'assemblea ne ha preso atto.

ART. 14
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 15
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea. Del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

ART. 17
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

ART. 18
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli di idonea relazione contabile.

ART. 19
Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 20
All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irritale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

ART. 23
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.